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Patente a punti per operare nei cantieri – Memorie del webinar del 16.09.2024

MEMORIE SULLA PATENTE A PUNTI PER OPERARE NEI CANTIERI

DEL RELATORE  Avv. Portaluri M.A. ……… RISERVATE AI PARTECIPANTI del WEBINAR del 16 settembre delle ore 17:00 – 19:00   SLIDES:  Slides patente a punti def

Caro associato Unae,
Dal prossimo 1° ottobre per operare sui cantieri edili temporanei e mobili le imprese appaltatrici, i subappaltatori e i lavoratori autonomi dovranno essere in possesso della nuova Patenti a Punti rilasciata, in formato digitale, dall’Istituto Nazionale del Lavoro.
La “patente a punti” è stata introdotta – a seguito dei gravi incidenti mortali verificati sui cantieri negli ultimi mesi – dall’art.29 del DL 19/2024 (convertito nella legge 56/2024), che ha modificato l’art 27 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e dovrà essere posseduta sia per appalti pubblici che per appalti privati.
La legge prevede i “requisiti” per ottenere il rilascio la patente, la dotazione base iniziale di punti (30 punti), le violazioni delle norme sulla sicurezza e tutela del lavoro che comportano la decurtazione dei punti, le sanzioni nel caso di imprese e di lavoratori che operano sui cantieri senza patente o con patente non valida, i casi di revoca della patente, e infine i casi – qualora si verifichino in cantiere incidenti mortali – di “sospensione” della patente. Attenzione alle sanzioni: le imprese e i lavoratori autonomi che verranno trovati ad operare in cantiere senza patente verranno sanzionate con il pagamento di somme pari al 10% del valore dei lavori da eseguire (e comunque non inferiore a 6.000 Euro) oltre a vedersi preclusa la possibilità di partecipare ad affidamenti pubblici per i successivi 6 mesi.
Le stesse sanzioni si applicheranno anche a coloro che, a seguito di accertate violazioni delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, si vedranno decurtati i punti sulla patente. Non sarà infatti possibile operare in cantiere con una patente con meno di 15 punti.
Nel mese di luglio il Ministero del Lavoro (con un decreto di imminente pubblicazione) ha chiarito le modalità per il rilascio della patente, i documenti da allegare alla domanda e ha introdotto anche la possibilità di crediti aggiuntivi, consentendo di poter arrivare nel tempo (con pratiche virtuose) ad ottenere punteggi superiori a 30 (fino a 100 punti).
Per darvi ogni utile supporto abbiamo predisposto un Guida Operativa sulla Patente a punti che inviamo in allegato e programmato un webinar per il prossimo 16 settembre ore 17,00. In allegato la Guida Operativa e il modulo per registrati al webinar con uno spazio per anticipare eventuali domande.
Con imigliori saluti

IL PRESIDENTE UNAE         Prof. Ing. Francesco Grasso   

Guida Operativa sulla Patente a Punti

Punti di presentazione della domanda per il rilascio della patente
La domanda per li rilascio della patente (in formato digitale) va inoltrata ( dal legale rappresentante della impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un suo delegato) attraverso il portale dell’INL e deve essere corredata da dichiarazioni che attestato li possesso dei seguenti requisiti:
a). iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000);
b). adempimento degli obblighi formativi previsti dal TUSL da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, (dichiarazione sostitutiva atto notorio ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);
c). possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificazione);
d). possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto notorio ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);
e). possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (autocertificazione);
f). avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente

Nel caso di imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione comprovante li possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. In caso contrario, devono presentare domanda per li rilascio della patente di cui all’articolo 27 del TUSL. Stessa prassi nel caso di imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
Nelle more del rilascio della patente ècomunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Come richiederla, come recuperare i crediti decurtati, come ottenere il punteggio aggiuntivo
Alo scopo di aumentare al sicurezza sui cantieri, dal prossimo °1 ottobre 2024 le imprese appaltatrici, i subappaltatori e i lavoratori autonomi per poter lavorare sui cantieri mobili e temporanei (art. 89 DLg. 81) – sia nel caso di appalti pubblici che nel caso di appalti privati – dovranno essere in possesso della patente a punti rilasciata, in formato digitale, dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
La patente a punti introdotta dall’art. 29 del DL 19/2024 (convertito nella legge 56/2024) – che ha modificato l’art. 27 del TULS – è stata resa obbligatoria per tutti coloro che operano sui cantieri mobili, ad eccezione dei meri
fornitori e dei prestatori di servizi intellettuali. Esonerate anche le imprese in possesso di attestazione SOA ma con classe di importo elevato (classe I).
Prevista una dotazione iniziale “base” di 30 punti (con la possibilità – introdotto ora dal DM di prossima pubblicazione – di prevedere punteggi aggiuntivi fino a 100 punti) e l’impossibilità di lavorare in cantiere se i punti della patente si riducono a 15. Le imprese o gli autonomi che a seguito di verifiche in cantiere sono trovati senza patente o con patente con crediti inferiori a 15 sono sanzionati e sono tenute a pagare fino al 10% dell’importo dei lavori che stanno eseguendo (e un minimo di 6.000 euro). Senza considerare che le imprese sono escluse per 6 mesi dalle gare pubbliche.
La decurtazione dei punti avviene a seguito di accertate violazioni delle norme sulla sicurezza e legislazione sociale (secondo l’indicazione prevista nell’allegato al DL 19/2024).>

Contenuti informativi della patente
La patente (consultabile sul portale dell’INL) riporta le seguenti informazioni:
– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
– dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
– data di rilascio e numero della patente;
– punteggio attribuito al momento del rilascio;
– punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
– eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
– eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.
A queste informazioni possono accedere, secondo modalità individuate dall’INL e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali:
• i soggetti titolari di un interesse qualificato, quali i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, RLS e RLST;
• gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis, del TUSL;
• il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.
> Sospensione cautelare della patente: presupposti e procedimento
Nel caso in cui venisse accertata, ni sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Per ottenere il rilascio di una nuova patente devono decorrere 12 mesi dalla revoca.
Diverso dalla revoca della patente (per dichiarazioni false sui requisiti ovvero per violazioni gravi degli obblighi di formazione) èil provvedimento di “sospensione” dela patente adottato “obbligatoriamente” dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente nel caso in cui sul cantiere si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno
o più lavoratori imputabile (almeno per colpa grave) al datore di lavoro.
Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra richiamati almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o li sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
La durata della sospensione della patente non può essere superiore a 12 mesi e viene determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione ni materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
È possibile presentare ricorso contro il provvedimento cautelare di sospensione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del TUSL. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, lI’NL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
> La novità sulla attribuzione dei crediti aggiuntivi
La patente ha un punteggio base di 30 crediti (riconosciuti al memento del rilascio) che è possibile incrementare arrivando ad un massimo di 100 punti.
Dei 70 punti aggiuntivi, 30 punti sono legati alla storicità della azienda e 40 punti sono legati ad investimenti virtuosi delle aziende. Dei 30 punti legati alla storicità aziendale:
a) fino a 10 punti vengono attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente ala camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (0 punti fino a 5 anni di iscrizione, fino a 10 punti per oltre 20 anni di iscrizione);
b) fino a 20 crediti attribuibili negli anni nella misura di 1 credito ogni 2 anni di attività
senza contestazione di violazioni sulla sicurezza
I restanti 40 crediti sono attribuiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro tra cui:
– certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
– investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
– utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
– possesso di Certificazione SOA di Ie lI classifica
– applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
– possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, li rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale

LA SEGRETERIA TECNICA

 

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